Si iscrivono all’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell’Emilia-Romagna – province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara- coloro che risiedono o svolgono attività lavorative nelle suddette province.
Per effettuare l’iscrizione è necessario consegnare direttamente o a mezzo Raccomandata, i documenti richiesti presso la sede dell’Ordine.
Le modalità di iscrizione sono state aggiornate dalla legge 3/2018 e dal seguente Decreto:
Decreto del Ministero della salute 23 marzo 2018 “Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico”
Art. 2
“L’iscrizione all’Albo è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’ art. 5, comma 3 del D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni.
- L’iscrizione all’Albo è accompagnata dalle dizioni: «sezione A- Chimica», «sezione A – Fisica», «sezione B – Chimica», «sezione B – Fisica».
- Agli iscritti alla sezione A dell’Albo spettano i seguenti titoli professionali:
- a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di «Chimico»;
- b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico».
- Agli iscritti alla sezione B dell’Albo spettano i seguenti titoli professionali:
- a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di «Chimico Iunior»;
- b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico Iunior».
I titoli di studio che consentono l’iscrizione all’Albo sono previsti dal seguente allegato al Decreto
Allegato al Decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018 “Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico”
TABELLA A
Titoli di studio che permettono l’iscrizione alla sezione A – settore chimica
Laurea magistrale in una delle seguenti classi:
LM 13 farmacia e farmacia industriale;
LM 54 scienza chimiche;
LM 71 scienze e tecnologie della chimica industriale.
Laurea specialistica in una delle seguenti classi:
Classe 14/S farmacia e farmacia industriale;
Classe 62/S scienze chimiche;
Classe 81/S scienze e tecnologie della chimica industriale.
Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti:
diploma di laurea in chimica;
diploma di laurea in chimica industriale;
diploma di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche o in chimica e tecnologia farmaceutiche;
diploma di laurea in farmacia.
TABELLA B
Titoli di studio che permettono l’iscrizione alla sezione B – settore chimica
Laurea in una delle seguenti classi:
L 27 – scienze e tecnologie chimiche;
L 29 – scienze e tecnologie farmaceutiche;
Laurea in una delle classi:
Classe 21 – scienze e tecnologie chimiche;
Classe 24 – scienze e tecnologie farmaceutiche.
TABELLA C
Titoli di studio che permettono l’iscrizione alla sezione A – settore fisica
Laurea magistrale in una delle seguenti classi:
Classe LM 17 – fisica;
Classe LM 58 – scienze dell’universo;
Classe LM 44 – modellistica matematico-fisica per l’ingegneria.
Laurea specialistica in una delle seguenti classi:
Classe 20/S – fisica;
Classe 66/S – scienze dell’universo;
Classe 50/S – modellistica matematico-fisica per l’ingegneria.
Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti:
Diploma di laurea in fisica.
TABELLA D
Titoli di studio che permettono l’iscrizione alla sezione B – settore fisica
Laurea in una delle seguenti classi di:
Classe L30 – scienze e tecnologie fisiche.
Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti nella seguente classe:
Classe 25 – scienze e tecnologie fisiche.
Possono iscriversi all’Albo i Chimici laureati del vecchio e nuovo ordinamento dei corsi di laurea in Chimica che abbiano superato lo specifico Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Chimico.
In alternativa ai Chimici non in possesso dell’abilitazione professionale ed ai Fisici laureati del vecchio e nuovo ordinamento si applica dal 01.07.2018 il regime transitorio previsto dal Decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018:
Disposizioni transitorie
Art. 6
(Omissis)
- In via transitoria, per un anno e comunque fino all’adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di chimico, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all’iscrizione alla sezione A – settore Chimica e alla sezione B – settore Chimica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto e che dimostrino: a) di svolgere da almeno cinque anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali; b) oppure di svolgere o aver svolto per almeno cinque anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di chimico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità’; c) oppure di svolgere da almeno cinque anni attività’ come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di Chimico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti; d) oppure di avere svolto da almeno cinque anni l’attività’ di esperto qualificato con relativa iscrizione all’elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
- In via transitoria, per un anno e comunque fino all’adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di fisico, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all’iscrizione alla sezione A – settore Fisica e alla sezione B – settore Fisica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C e D allegate al presente decreto e che dimostrino: a) di svolgere da almeno cinque anni attività’ di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali; b) oppure di svolgere da o aver svolto per almeno cinque anni attività’ di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità’; c) oppure di svolgere da almeno cinque anni attività’ come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti; d) oppure di avere svolto da almeno cinque anni l’attività’ di esperto qualificato con relativa iscrizione all’elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; e) oppure aver conseguito la specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria.