Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale
TRIBUNALE DI BOLOGNA : AVVIO PORTALE ALBO CTU
LEGGE 8 marzo n.24 / 2017 ( Art. 15)
Tribunale di Bologna
Modalità di iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice e all’Albo dei Periti Penali.
Gli aspiranti debbono rivolgere domanda al Presidente del Tribunale L’istanza deve essere corredata da marca da bollo di euro 16,00 (da depositarsi all’Ufficio Consulenti -2° piano- stanza 6.62) ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IDENTITA’
L’UFFICIO CONSULENTI COMUNICHERA’ AGLI ASPIRANTI LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE.
La domanda, se non redatta sull’apposito modello, deve contenere comunque, pena la irricevibilità, la dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, attestante:
- la data e il luogo di nascita;
- la cittadinanza italiana;
- la residenza o il domicilio professionale (che devono essere obbligatoriamente nel circondario di residenza); in caso di solo domicilio professionale è necessario documentare l’attività svolta presso il domicilio che sia di natura non occasionale;
- il numero di codice fiscale;
- dati di iscrizione alla Cassa previdenziale
- numero di partita IVA e codice ATECO; attenzione Dal “Provvedimento n° 33/2013 del 15/02/2013” del Tribunale di Bologna e “parziale modifica del 23 gennaio 2014”
Il COMITATO dispone che
Gli iscritti agli Albi Professionali non titolari di partita IVA e di codice ATECO possono presentare domanda per l’iscrizione agli Albi CTU e dei Periti Penali, purchè attestino formalmente che, per la natura dell’attività svolta (dirigenti e dipendenti da Pubblica Amministrazione) non possono essere titolari di partita IVA e di codice ATECO.
Tale deroga deve ritenersi estesa a tutti gli iscritti negli Albi CTU e periti Penali indicati, i quali, trovandosi in tale condizione, dovranno attestare quanto richiesto con comunicazione scritta da depositarsi all’Ufficio CTU e Periti Penali di questo Tribunale.
In assenza della comunicazione suindicata nel termine di giorni 120 il Comitato adotterà i provvedimenti opportuni.
Invece si ritiene assolutamente necessaria per gli iscritti all’Albo CTU e Periti Penali l’assicurazione obbligatoria. - estremi della polizza assicurativa per i rischi connessi all’attività professionale (ALLEGATO COMUNICAZIONE_ASSICURAZIONE in fondo alla pagina).
- la dichiarazione di non essere iscritto in Albi di altri Tribunali;
- l’iscrizione all’Albo o Associazione professionale che non dovrà essere inferiore a cinque anni. (Nel computo ha valore la data di iscrizione originaria nell’eventuale albo di provenienza. In tal caso sarà onere dell’aspirante acquisire la certificazione di inesistenza di ragioni ostative o proc. disciplinari)
- iscrizione nei Ruoli dei Periti ed Esperti tenuti dalla Camera di Commercio (che non dovrà essere inferiore ai tre anni) ;
- l’indirizzo utile per le comunicazioni e le notifiche con indicazione del numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica;
- indicazione delle specializzazioni espresse secondo le codifiche ministeriali aggiornate ai parametri utilizzate dal SICID;
- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali in corso (art. 46 e 47 T.U. approvato con DPR n. 445/2000 e art. 71 come modificato dalla Legge 183/2012)
- la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’Art.13 e 61 D.L.gs 196/2003 e successivi decreti legislativi;
- La domanda deve essere corredata:
1. da curriculum che dovrà illustrare le esperienze professionali e gli incarichi svolti (art. 15 -16 R.D. 18/12/1941, n.1368 Disp. Att. C.p.c.)
2. da titoli e documenti per dimostrare la specifica competenza e capacità tecnica.
Qualora l’aspirante richieda l’iscrizione nei due diversi albi (CTU/ PERITI PENALI) dovrà depositare all’Ufficio Consulenti DUE DIVERSE ISTANZE con le relative marche da bollo. In caso di ammissione e solo dopo la comunicazione della delibera adottata dalla Commissione, sarà richiesto il versamento della tassa di concessione governativa che, salvo modifiche, ammonta a euro 168.00 per ciascuna iscrizione.
L’attestazione di pagamento deve essere depositata all’Ufficio Consulenti
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO DOTT.SSA LUCIA GROSSO
Informazioni per chi è già iscritto al CTU
Come noto, a far data dal 30 giugno 2014, in ogni procedimento civile di competenza del tribunale ordinario, diverrà obbligatorio il deposito degli atti (con eccezione degli atti introduttivi e di costituzione delle parti) mediante trasmissione telematica.
L’obbligo riguarderà anche gli ausiliari del giudice (Consulenti Tecnici, Traduttori, Custodi giudiziari, etc.).
La normativa vigente (art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44) ha previsto l’istituzione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), che deve contenere i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati all’utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo.
SOLO la registrazione del singolo professionista al ReGIndE consente al medesimo di procedere al deposito di atti, istanze e relazioni scritte nell’ambito del procedimento in cui egli ha assunto la veste di ausiliario.
Correlativamente, dal 1 luglio 2014 le cancellerie non potranno più ricevere atti cartacei da parte degli ausiliari del giudice, quindi incluse le istanze di pagamento e le successive Parcelle/Fatture
Con nota datata 24 gennaio 2014 prot. DOG n. 000131.U, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, il Ministero richiede al nostro Ordine di trasmettere gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti ai rispettivi elenchi CTU al fine di procedere all’alimentazione del citato Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).
Si invitano pertanto i colleghi interessati a comunicare i seguenti dati:
1. Tribunale di appartenenza in qualità di CTU o altra organizzazione giudiziale (i.e. Procure, Giudice di Pace, ecc…)
2. Sezione (Civile o Penale)
3. Indirizzo PEC Professionale
4. Numero di Polizza R.C. Professionale
al fine di essere abilitati presso il Registro di cui in parola
In relazione alla necessità di aggiornare le specializzazioni come richiesto dal Ministero della Giustizia, si comunica quanto segue:
I consulenti già iscritti nell’Albo del Tribunale non devono ripresentare una nuova istanza, nè devono ripresentare il curriculum che ovviamente è già in possesso del Tribunale. Si richiede di presentare una istanza di AGGIORNAMENTO, avendo cura di indicare solo quelle specializzazioni (si veda tabelle_ministeriali_SICID) per le quali hanno ottenuto l’ammissione e non nuove competenze per le quali invece occorre una domanda specifica che va esaminata dal Comitato . Queste ultime devono essere preventivamente comunicate alla segreteria dell’Ordine. Sarebbe auspicabile utilizzare la stessa istanza anche per sottoscrivere il consenso per il trattamento dei dati secondo la Legge e i provvedimenti legislativi riguardanti la privacy.
Domanda di iscrizione CTU Rimini
Domanda di iscrizione CTU Forlì
Domanda di iscrizione CTU Ferrara
Domanda di iscrizione CTU Ravenna
Tribunale di Ravenna: Nuovi Criteri e requisiti iscrizione CTU